Contestare le sanzioni per violazioni delle misure anti Covid19

contestare sanzioni amministrative covid 19 coronavirus multa

Due mesi d’inferno, sopportati per il bene comune, e quell’unica volta che esci per fare due passi, hai preso una sanzione da 400 a 3.000 euro! Magari per un eccesso di zelo dell’Agente accertatore. Se ritieni di essere vittima di un sopruso, credi che l’applicazione della sanzione nei tuoi confronti sia ingiusta e vuoi evitare di dover pagare l’importo determinato, puoi contestare e impugnare queste sanzioni per violazione delle misure restrittive anti-COVID-19, così come possibile per ogni altra sanzione amministrativa. Non sempre, però, questa è un’operazione ovvia e scontata, e gli interlocutori possono cambiare da caso a caso.

Per quanto riguarda i motivi che giustificano gli spostamenti, il Viminale ha cercato di rispondere nel modo più esaustivo possibile ai quesiti più comuni (se si può andare nella seconda casa, fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si vive, e così via) ma, come è normale che sia, la casistica è infinita. Risulta pertanto impossibile prevedere un elenco completo delle situazioni non sanzionabili e tale vuoto permette alle Autorità competenti all’ordine pubblico di poter valutare arbitrariamente se uno spostamento sia o no consentito o necessario.

Per ogni occasione in cui il cittadino sanzionato ritenga che il giudizio delle Forze dell’ordine sia stato troppo severo potrà contestare la sanzione, ma serve argomentare il fatto in maniera adeguata e spiegare come e perché la stessa sia ingiusta e meritevole di annullamento.

Coronavirus e multe: come contestare la sanzione

Se ritieni di avere un valido motivo per contestare la sanzione amministrativa, primo passo sarà non pagare la sanzione (se la paghi, perdi il diritto di impugnarla). Occorrerà quindi preparare degli scritti difensivi entro 30 giorni dalla ricezione del verbale all’Autorità indicata nello stesso verbale. In genere, la contestazione deve essere indirizzata al Comune, se la sanzione è stata emessa dai vigili urbani, alla Provincia se dalla Polizia provinciale, al Prefetto se dalla Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri. La contestazione va inviata via PEC o raccomandata a/r (quest’ultima soluzione è la più praticata).

L’Autorità che riceve gli scritti difensivi ha 5 giorni di tempo per accogliere le ragioni oppure respingerle, in tal caso emette un’ordinanza di ingiunzione e la sanzione sarà raddoppiata rispetto all’importo originale, ma in questo caso sarà possibile proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del rigetto (sostenendo spese vive dell’iscrizione a ruolo del ricorso).

Ad ogni buon conto è giusto ricordare che il termine per presentare gli scritti difensivi è stato sospeso fino al 15 maggio 2020, e pertanto il termine di 30 giorni per impugnazione inizia a decorrere dallo scorso 16 maggio 2020.

I nostri Avvocati hanno individuato una serie di istituti previsti dalla Legge 689/81 che consentono una valida giustificazione alla base dell’impugnazione, come ad esempio il cd “stato di necessità putativo” che genera nel soggetto la convinzione di necessarietà nel commettere l’infrazione per evitare problemi ben più gravi (si pensi a chi si accascia su una panchina vietata al parco, convinto di avere un malore, oppure a chi guida in strada di corsa senza autocertificazione per portare all’ospedale la moglie in procinto di partorire). Si valuteranno anche eventuali vizi di forma o di notifica della sanzione, consigliando per il meglio l’incauto avventore che abbia subito la sanzione.

Chiamaci per una consulenza in materia al numero:

+39.02.87158935