Separazioni e divorzi in costante aumento: capiamo insieme il fenomeno

Separazioni e divorzi in costante aumento capiamo insieme il fenomeno

Un po’ di statistiche ci aiutano a capire il fenomeno in questione.

In Italia ogni giorno ci sono oltre 250 coppie che si separano o divorziano, e nell’86,4% dei casi si tratta di separazioni consensuali (cioè con accordo dei coniugi), mentre nel restante 13,6% di separazioni giudiziali (cioè scontro in Tribunale tra i coniugi).

L’Istat valuta che la quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alla moglie sale al 60% e arriva al 69% per le madri con almeno un figlio minorenne. Si mantiene stabile la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre (94% del totale delle separazioni).

E nel futuro? Uno studio presentato da Euromonitor International riporta che entro il 2030 le separazioni nel mondo aumenteranno ancora del 78%, e ci saranno sempre meno nascite.

In seguito all’improvvisa emergenza sanitaria, oggi ancora in atto, sono aumentate drasticamente le richieste di separazione e divorzio a causa della convivenza forzata da Coronavirus e al conseguente triste aumento di casi di violenza domestica.

L’aggravamento della situazione ha costretto gli addetti ai lavori a modificare rapidamente le procedure anche per le richieste di divorzi e separazioni tra i coniugi. Durante il lockdown il Consiglio nazionale forense ha spinto per rendere più veloce la procedura di separazione varando nuove linee guida sulla gestione dei procedimenti che riguardano la famiglia, necessarie perché la difficile vita di relazione delle persone non può restare sospesa per mesi, considerando anche che la salute è sì da tutelare, ma la famiglia non è da meno. Si è ritenuto opportuno tutelare e bilanciare due diritti costituzionali fondamentali vale a dire, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall’altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.).

Nei casi in cui sia stata già trovata un’intesa sulle condizioni di separazione o di divorzio, ossia nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, alcuni tribunali si sono visti recapitare dai legali delle parti una mail all’interno della quale la moglie ed il marito hanno dichiarato di essere perfettamente a conoscenza delle norme che prevedono la partecipazione all’udienza, di essere stati informati di poter procedere a rinunciare alla presenza e di avere aderito a questa possibilità, non avendo alcun ripensamento riguardo una possibile conciliazione.

Tale manifestazione di volontà non cancellerà la principalità dei Giudici, i quali avranno sempre facoltà di fissare l’udienza virtuale (che verrà comunicata agli avvocati in via telematica) e dare atto delle attività svolte per procedere successivamente alla sentenza di omologa della separazione o alla sentenza di divorzio congiunto.

Molti tribunali hanno aderito, tra cui quelli di Vercelli, Torino, Monza, Verona, Busto Arsizio. Non ha invece voluto aderire il Tribunale di Milano, ma la consuetudine che spinge ad avanzare verso territori inesplorati potrà presto mutarne la prassi.

Fino alla cessazione della fase di emergenza da covid-19, il Consiglio Nazionale Forense ha indicato la via per cui nei procedimenti già consensuali “ab origine” (cioè proposti già al momento dell’iscrizione con condizioni condivise dalle parti) è ammesso il deposito esclusivamente telematico dei ricorsi per separazione consensuale e divorzio congiunto. In tali casi, i difensori potranno scegliere la c.d. “trattazione scritta”, vale a dire la possibilità di evitare la presenza fisica avanti al Tribunale; pertanto si dovrà trasmettere telematicamente al Presidente almeno 24 ore prima dell’udienza virtuale, una dichiarazione sottoscritta dalle parti, a sua volta a loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail in pdf, in cui le stesse dichiarino di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza; di essere stati edotti  e istruiti della possibilità di procedere in alternativa alla rinuncia della presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; di non volersi conciliare; di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Solo a seguito di detta manifestazione di volontà, si potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), o la sentenza (nel caso di divorzio congiunto), previa trasmissione per il parere del Pubblico Ministero.

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