Rinuncia all’eredità: come evitare i debiti?

Rinuncia all'eredità_ come evitare i debiti_

Accade sovente nelle famiglie italiane che, nel momento in cui si perde un parente, si pone una questione ben poco emotiva e molto più sostanziale: accettare o meno l’eredità di chi ci ha lasciati.

Prima nozione fondamentale per i non addetti ai lavori: I DEBITI SI EREDITANO!

Quindi chi è convinto che “tanto i debiti si estinguono con la morte del debitore”, vive in una grande e pericolosa illusione, poiché accettando espressamente o tacitamente l’eredità risponderà col proprio patrimonio delle passività ereditate.

Come posso evitare di ereditare i debiti?

Il nostro Codice Civile mette a disposizione due istituti molto diversi tra loro:

1. L’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità;

2. La rinuncia all’eredità.

In questo articolo concentriamo l’attenzione sul secondo rimedio.

La rinunzia all’eredità consiste in una dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e da inserirsi nel registro delle successioni, con la quale l’erede manifesta la volontà di non subentrare al defunto nei suoi diritti e rapporti, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un testamento (art. 519, comma 1, c.c.).

Nel reputare che i debiti del defunto siano superiori ai possibili vantaggi connessi all’eredità, il chiamato può operare legittimamente una scelta di opportunità, rinunciando al patrimonio ereditario, per evitare di dover soddisfare con i propri beni i possibili creditori del defunto.

Tra le possibili ipotesi peraltro non è affatto rara quella del chiamato che rinunci all’eredità, per evitare che i creditori personali si attivino per aggredire la quota ereditaria in presenza di esigue sostanze proprie. In questo caso la rinuncia potrebbe sottintendere accordi con gli altri eredi, finalizzati ad eludere le ragioni creditorie e proteggere l’integrità di un bene familiare; per il comportamento fraudolento, così a loro danno perpetrato, i creditori del chiamato possono impugnare la rinuncia stessa che non può essere subordinata ad alcun illecito in danno ad altri soggetti.

Infatti la rinuncia deve essere libera dall’apposizione di qualsiasi termine o condizione, non può essere parziale (art. 520) e deve essere fatta gratuitamente a favore di tutti gli altri chiamati all’eredità.

In termini pratici il chiamato non può rinunciare all’eredità a condizione che un altro chiamato accetti e gli doni un determinato bene, né può subordinare al decorso di un certo periodo di tempo la sua volontà di non accettare o rinunziare a determinati beni dell’asse ereditario, per preferirne altri.

La forma solenne prevista costituisce un elemento tassativo e non può nemmeno essere sostituita dalla scrittura privata autenticata.

Come recitava l’articolo 519 cod. civ., la forma solenne di dichiarazione alla rinuncia dell’eredità può essere fatta avanti ad un notaio, con costi non sempre agevoli, oppure di fronte alla cancelleria del Tribunale competente territorialmente, con costi molto più contenuti.

Quest’ultima è una procedura snella e semplice, ma da eseguire con grande scrupolo, soprattutto se tra i chiamati all’eredità risultano esserci dei minori.

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a Professionisti qualificati che seguano i rinuncianti passo dopo passo per completare un iter che li liberi dall’incubo di pagare debiti creati da altre persone.

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