Annulli un viaggio per sintomi da Covid 19? Scopri i tuoi diritti di rimborso

Annulli un viaggio per sintomi da Covid 19_ Scopri i tuoi diritti di rimborso

Può capitare che al rientro dalle ferie estive, o per la programmazione di un viaggio, si siano acquistati biglietti aerei, treno o viaggi organizzati con opportuno anticipo ma al momento di partire, abbiamo notato di avere sintomi influenzali. Come ben sappiamo, oggi possono essere associati anche a sintomi da COVID-19, essendo tra di loro molto simili se non identici.

Se è l’utente a decidere di annullare in via cautelativa il proprio viaggio a fronte di tali sintomi sospetti, si ha diritto al rimborso del viaggio?

I più previdenti, avranno probabilmente attivato, in questo periodo, delle apposite coperture assicurative per tutelarsi da tali eventualità, ma cosa succede se invece non abbiamo assicurato il nostro viaggio da esse?

A prescindere dall’attuale situazione sanitaria di particolare emergenza, per quanto riguarda i voli aerei, l’articolo 945 del Decreto Legislativo del 9 maggio 2005, n. 96 dispone che “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.

Inoltre, con riferimento ai pacchetti turistici, il Codice del Turismo prevede il rimborso di quanto versato “qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile” (art. 36, comma 1), e quindi da un evento imprevedibile che riguardi l’acquirente del pacchetto turistico in prima persona o un suo prossimo congiunto e che tale situazione gli impedisca di fruire del viaggio acquistato.

È quindi possibile ricevere il rimborso integrale di quanto versato nel caso di eventi improrogabili e straordinari, occorsi sia prima della partenza che durante il viaggio stesso, situazioni quindi cosiddette di “causa di forza maggiore”. Tra tali cause di forza maggiore, che consentono al consumatore di ottenere il rimborso del viaggio non vi è la sola malattia o infortunio personale, ma è altresì contemplata la possibilità di richiedere il rimborso anche nel in cui si verifichino decessi in famiglia, malattie gravi del coniuge, di un genitore, di un figlio o di un compagno, vincolato da un rapporto di unione civile. Rientra anche il diritto di richiedere la cancellazione di un viaggio aereo o treno. Tuttavia, benché come appena esaminato, la normativa prevede la possibilità di ricevere un rimborso di un viaggio in caso di malattia, diventa dirimente per la richiesta di rimborso, dimostrare quanto la malattia verificatasi sia di reale impedimento all’effettuazione del viaggio. È proprio su questo punto che si concretizzano la maggior parte dei contenziosi fra tour operator e consumatori in quanto, a determinare se la malattia sia sufficientemente grave da non consentire all’utente di viaggiare, rimane una questione complessa, che genera non di rado controversie legali e lunghi procedimenti giuridici.

Qualora la malattia che si sospetta di avere contratto sia il COVID-19, ad oggi le linee guida del sistema sanitario nazionale prevedono che colui che presenta i sintomi di tale virus (per altro sintomi che possono essere del tutto identici ad una normale sindrome influenzale), si debba isolare in una quarantena di quattordici giorni con conseguente impossibilità di spostarsi in tale periodo. Appare quindi pacifico che se il consumatore, in via cautelativa, a fronte del rappresentarsi dei suddetti sintomi, decida di non usufruire del viaggio acquistato, che si tratti di semplice biglietto aereo, di un biglietto del treno o di un viaggio organizzato, avrà diritto anche in assenza di coperture assicurative, ad un rimborso di quanto versato.

Ciò, in ogni caso, non evita comunque al consumatore di vedersi rifiutata la legittima richiesta di rimborso del viaggio da parte del soggetto emittente che, il più delle volte, in assenza di un referto che attesti la positività al COVID-19, tenterà di far rientrare la malattia nell’alveo di quelle situazioni che non possono essere classificate come cause di forza maggiore e quindi inidonee a richiedere un rimborso. Va però detto, come indicato, che se è la normativa stessa a prevedere una quarantena obbligatoria soltanto in presenza di sintomi sospetti, il consumatore sarà impossibilitato a norma di legge ad effettuare il viaggio e, pertanto, la sua richiesta di rimborso sarà del tutto legittima.

Se anche tu hai avuto problemi in tal senso e ti sei visto rifiutare una richiesta di rimborso di un viaggio, a fronte di una malattia contratta, che si tratti di COVID-19 o di qualsiasi altre sindrome, non esitare a contattarci per una verifica della situazione specifica e per tutelare i tuoi diritti laddove ne ricorrano gli effettivi presupposti.

Chiamaci al n. 02.87158935

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