CONTRATTI A DISTANZA

telefono

CONTRATTI A DISTANZA: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RIMEDI A TUTELA DEL CONSUMATORE

Il nostro Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005) intende i cd “contratti a distanza” quali contratti aventi per oggetto beni o servizi e stipulati tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi. La conclusione di un contratto a distanza può avvenire attraverso qualunque mezzo utile (per telefono, posta elettronica, catalogo, ecc.) senza la presenza fisica e simultanea delle parti del contratto.

Accade sovente quindi che un utente ignaro delle leggi vigenti venga contattato attraverso i mezzi di comunicazione, ed alla proposta avanzata dal professionista di accettare il contratto di fornitura proposto, non sappia bene come comportarsi, compiacendo la riuscita di un servizio a pagamento non richiesto.

COME PUO’ IL CONSUMATORE CONTINUAMENTE PRESSATO TUTELARE SE STESSO DA SIMILI PROCEDURE?

L’art. 49 codice del consumo prevede che per la trasmissione delle informazioni precontrattuali delle quali il consumatore ha diritto, e di converso il professionista ha l’obbligo di fornire, con riferimento ai contratti a distanza, devono essere maggiori le cautele rispetto ad una situazione in cui  vi sia un’interlocuzione diretta con il professionista.

Le informazioni obbligatorie che il professionista deve fornire sono elencate all’art. 49, co. 1 cod. cons., vale a dire:

  1. le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
  2. l’identità del professionista;
  3. l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;
  4. se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lett. c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
  5. il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
  6. il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  7. le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  8. in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’art. 54, co. 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
  9. se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
  10. che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’art. 50, co. 3, o dell’art. 51, co. 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’art. 57, co. 3;
  11. se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’art. 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
  12. un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
  13. se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
  14. l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’art. 18, co. 1, lett. f), cod. cons., e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
  15. la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
  16. se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
  17. se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
  18. se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
  19. qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
  20. se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

Inoltre gli obblighi di informazione summenzionati si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (art. 49, co. 2).

Le suddette informazioni devono essere fornite al consumatore in «maniera chiara e comprensibile», prima che questi sia vincolato dal contratto o da una corrispondente offerta. Una volta fornite, dette informazioni entrano a far parte integrante del contratto (concluso) e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti (art. 49, co. 5).

Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi, il consumatore NON deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

Inoltre, grava sul professionista  l’onere della prova, in caso di controversia, provare di aver fornito le informazioni previste dall’art. 49.

L’art. 51, co. 1, cod. cons., prevede che «il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili». Le maggiori implicazioni (ed i limiti anche tecnici) sull’impiego di mezzi di comunicazione a distanza sono evidenti. Nei contratti a distanza il professionista «fornisce o mette a disposizione» le informazioni in modo “appropriato” rispetto al mezzo utilizzato. In buona sostanza, il ‘rinvio’ per la fornitura di dette informazioni (ad esempio una pagina web), ovvero l’invio (per es. per posta elettronica), se semplificano la vita del professionista, devono comunque essere pienamente rispettose delle esigenze di trasparenza da parte del consumatore, visto che diventano parte integrante del contratto negoziato (e poi concluso). Se si utilizza un supporto durevole, le informazioni, compatibilmente con i limiti del supporto, devono risultare leggibili.

Il richiamo ai principi di buona fede e lealtà a carico del professionista spinge a considerare l’adempimento di obblighi di informazione come adempimento all’obbligo di correttezza, ed a ravvisare una responsabilità del professionista ex art. 1337 codice civile in caso di omissione di tutte le notizie relative al contratto proposto. Inoltre, caso per caso, sarà da tenere in considerazione ogni rimedio previsto dalla legge quali azioni di nullità/annullabilità del contratto, risoluzione per inadempimento, e in alcuni casi risarcimento per il danno subito da tali pratiche.

Ovviamente la buona fede e la lealtà contrattuali devono essere valutate alla luce della cd. “vulnerabilità” del soggetto consumatore, la quale consente di modulare tali principi sulle qualità soggettive di consumatori deboli e a disagio, in particolare anziani, minori o individui non provvisti di elevata istruzione.

Pertanto, andando nel caso concreto della vita di tutti i giorni, l’operatore che Vi contatta telefonicamente, proponendovi un contratto a distanza per la fornitura di un servizio, avrà l’obbligo di essere chiaro, trasparente, ed esaustivo nell’esposizione delle condizioni contrattuali, e non potrà essere frettoloso, criptico, o incomprensibile nella lettura delle suddette condizioni, e nel pieno della Vs confusione non potrà strapparvi un’accettazione contrattuale di cui non avete compreso nulla.

In definitiva, tale contratto a distanza, stipulato in condizioni di scarsa chiarezza, sarà da considerarsi invalido.

Se avete dubbi sulla validità di contratti di fornitura o compravendita di beni e servizi stipulati a distanza, contattateci senza indugi, e i nostri esperti potranno esaminare il Vs caso nell’arco di 48 h.