Viaggi di Nozze rimandati per il Covid-19. Come chiedere un rimborso

viaggi di nozze rimanandati per covid 19 come chiedere rimborso

Le modifiche richieste dalle Associazioni sul tema del voucher turistico (che ben comprende anche i viaggi di nozze prenotati dai novelli sposi) sono state inserite nel nuovo articolo 88bis, in sede di conversione in legge del DL Cura Italia.

Con l’articolo 28  del DL 2 marzo (n.9) era stata introdotta l’opzione dei voucher per i rimborsi da annullamenti dovuti all’emergenza sanitaria Covid19. Con la conversione in legge del DL Cura Italia, nel quale è confluito il nuovo articolo 88 bis “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”, viene quindi finalmente chiarito ogni dubbio.

Riborso viaggi: ecco cosa prevede il Decreto Legge Cura Italia

In breve, le disposizioni di cui all’art. 88-bis prevedono che l’emissione dei voucher assolva i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatari. (comma 12). Si allunga a 60 giorni la scadenza di emissione, oltre la quale le stesse agenzie incorrerebbero in rischi di contenzioso giudiziario. Infatti, in base all’art. 88bis, i vettori hanno l’obbligo procedere al rimborso o in alternativa emettere voucher entro 30 giorni dalla richiesta, e in conseguenza di questo passaggio agli organizzatori procederanno a loro volta all’emissione dei voucher entro 60 giorni.

Nei casi di annullamento da parte del viaggiatore o dell’organizzatore, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o all’emissione del voucher in favore del soggetto  dal quale hanno ricevuto il pagamento. L’assunto di cui al comma 9 stabilisce che, ove il pagamento del servizio turistico che va a comporre il pacchetto, poi annullato, sia stato effettuato dall’organizzatore, il rimborso o l’emissione del voucher andrà effettuato nei confronti dello stesso, proprio perché è quest’ultimo ad aver versato le somme al fornitore del servizio.

Rimborso viaggi e voucher: le precisazioni dalla Commissione Europea

Sulla questione voucher, la Commissione UE ha recentemente chiarito che, nel caso di cancellazione, i viaggiatori hanno diritto al rimborso, mentre l’eventuale offerta dei voucher di viaggio può essere considerata favorevole nell’attuale situazione di forte crisi di liquidità per le compagnie, ma a patto che i buoni siano “volontari, affidabili e attraenti” per i consumatori. Inoltre, i voucher – sottolinea Bruxelles – “dovrebbero essere protetti contro l’insolvenza dell’emittente”. La stessa Commissione esplicita che i buoni dovrebbero “avere un periodo di validità minimo di 12 mesi e, se non riscattati, essere rimborsabili automaticamente al più tardi 14 giorni dopo la fine del periodo di validità”.

La raccomandazione Ue stabilisce anche caratteristiche chiave di flessibilità: i buoni “dovrebbero consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle stesse condizioni”, così come permettere “ai viaggiatori di prenotare un pacchetto turistico di qualità equivalente o che comprenda lo stesso tipo di servizi”. Inoltre, le compagnie “dovrebbero considerare di estendere la possibilità di utilizzare i voucher con altri enti che fanno parte dello stesso gruppo societario” e i voucher dovrebbero essere “trasferibili a un altro passeggero senza alcun costo aggiuntivo”.

Già in precedenza la Commissione europea, con la Comunicazione del 18 marzo 2020 “Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19”, si dimostrava propensa a ribadire che i Regolamenti UE oggi in vigore lasciano al consumatore la scelta se chiedere il rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo.

Molti consumatori, stando alle osservazioni della UE, potrebbero chiamare in giudizio tour operator, vettori e albergatori, insistendo sulla difformità dei nuovi decreti legge italiani di emergenza rispetto alle norme ordinarie UE. Il giudice italiano potrebbe alternativamente o accogliere le richieste dei consumatori, disapplicando la normativa italiana, oppure rimettere la questione alla Corte di Giustizia, per far accertare la difformità della norma italiana. Gli operatori potrebbero eccepire che il carattere emergenziale di queste norme italiane le trasforma in un’eccezione compatibile con il diritto comunitario, ma la Commissione europea al momento dà ai giudici una base per bocciare questa tesi.

Se così non sarà, nelle cause ogni parte andrà avanti per la sua strada normativa: gli operatori invocheranno l’applicazione delle norme italiane di emergenza e i consumatori argomenteranno che esse sono illegittime. Salvo che nel frattempo sia la stessa UE a riconoscere che stavolta le regole da applicare sono diverse, data l’emergenza.

La situazione evolve e i nostri Avvocati evolvono con essa. Per non rimanere indietro, contattaci pure, saremo sempre felici di aggiornare e chiarire i mille dubbi dell’ultimo difficile periodo.

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